Come bloccare gli aumenti in bolletta?

In un periodo caratterizzato da importanti rincari dei prezzi dell’energia ha richiesto è opportuno conoscere quegli strumenti previsti dalla legge per far fronte all’inflazione.

Il Decreto Aiuti bis (D. 115/2022) denominato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” all’art. 3 ha previsto il blocco delle variazioni di prezzi per i contratti di fornitura di energia elettrica e gas fino a Maggio 2023.

Tale articolo ha previsto che “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

Questa norma trova applicazione nei contratti di fornitura con tariffe a prezzo bloccato a tempo indeterminato.

Nei contratti con tariffe a prezzo bloccato a tempo indeterminato, infatti, il fornitore potrebbe, successivamente, procedere alla rimodulazione del contratto.
La rimodulazione della tariffa consiste in una vera e propria modifica unilaterale del contratto, attraverso la quale il fornitore del servizio può, senza necessità del consenso del cliente, cambiare i termini del contratto o disporre aumenti della tariffa.
Tale prassi, lecitamente prevista dalle condizioni del contratto, si realizza successivamente a comunicazione che il cliente riceve da parte del fornitore, almeno 3 mesi prima dell’entrata in vigore delle modifiche. In questo caso al cliente viene riconosciuto il diritto di recedere legittimamente e senza motivazione dal contratto e passare ad altro fornitore.
In caso di mancato recesso entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione di modifica trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso.

Il Decreto Aiuti Bis è intervenuto proprio con riferimento ai contratti di fornitura di luce e gas con tariffe a prezzo bloccato per evitare qualsiasi rimodulazione delle tariffe fino al 30 Aprile 2023.
Come espressamente previsto dalla norma, la sospensione della rimodulazione ha effetto retroattivo e si applica anche a tutti i preavvisi di aumento comunicati dalle società prima dell’entrata in vigore della legge (9 Agosto 2022), tranne nel caso in cui le modifiche siano già entrate in vigore prima del 10 Agosto 2022.

È bene però notare che la sospensione delle rimodulazioni prevista dal Decreto Aiuti si applica soltanto ai contratti sottoscritti sul mercato libero e pertanto non trova applicazione con riferimento ai contratti del mercato tutelato.

Chi è rimasto vittima di un aumento illegittimo potrà presentare reclamo direttamente al proprio fornitore, tramite raccomandata o via pec, contestando l’importo ed il relativo aumento, invocando l’applicazione del Decreto Aiuti bis.

Lo studio CF Legal offre la possibilità di fissare, senza alcun impegno, un incontro, anche a distanza a mezzo Skype o Google Meet per valutare la presenza di eventuali irregolarità in bolletta ed eventualmente procedere alla redazione del reclamo o all’eventuale successiva conciliazione.

Per qualsiasi informazione contattaci compilando il modulo sottostante o scrivendo all’indirizzo info@cflegal.it oppure contattandoci direttamente, anche tramite WhatsApp, ai numeri 3311103740 oppure 3331039318.

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