Ex coniuge separato che non paga il mantenimento

Come tutelarsi nei confronti dell’ex coniuge che non paga mensilmente gli importi indicati dal Tribunale a titolo di mantenimento della prole e/o dell’altro coniuge?


Interviene a tutela dell’ex coniuge cui sia stata attribuita la spettanza del mantenimento periodico la possibilità di ricorrere al Tribunale per ottenere un pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell’ex consorte.


La norma del codice civile che qui viene in considerazione è dettata dall’art. 156, comma 6 il quale recita: In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.


Questa disposizione vale innanzitutto principalmente in caso di separazione, consensuale o giudiziale, omologata o pronunciata con sentenza che sia divenuta definitiva. Per ciò che riguarda il divorzio opera invece il diverso istituto dell’art. 8 della L. 898/1970 che verrà trattato in un altro contributo.

Qualora l’ex coniuge sia dunque inadempiente nel versamento del mantenimento, l’altro potrà chiedere al giudice competente di ordinare al datore di lavoro del primo di versargli direttamente una parte della retribuzione.

Se dunque ad esempio una sentenza (o un decreto di omologa) di separazione stabilisce a carico del marito di pagare una somma mensile alla moglie a titolo di mantenimento dei figli ed il marito non intende pagare, la moglie potrà chiedere al Tribunale competente di ricevere direttamente la somma stabilita in sentenza dal Tribunale che pronunciò la separazione.

Il Tribunale competente in questo caso sarà il Tribunale di residenza del coniuge cui spetta il diritto al mantenimento e la domanda si proporrà con ricorso.

Chi intende far valere questo diritto dovrà dimostrare unicamente che il comportamento dell’obbligato sia tale da far sorgere dubbi circa l’esattezza e la regolarità degli adempimenti futuri.

In tal modo infatti verrebbero frustrate le finalità proprie dell’assegno di mantenimento.

Tale mezzo dunque postula unicamente una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi considerazione in merito alla debenza dell’assegno, in quanto ormai definito nella pronuncia che deliberò circa l’entità del mantenimento.

Qualora il coniuge si sia già reso inadempiente e sia stato necessario azionare il titolo eseguendo dei pignoramenti per ottenere il mantenimento, i requisiti di cui sopra potranno ritenersi soddisfatti ed il Giudice adito potrà emettere l’ordinanza di pagamento diretto.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi giurisprudenziali in merito:

Cassazione civile sez. I – 06/09/2021, n. 24051

L’ordine di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento prescinde dalle giustificazioni addotte per il ritardo nell’adempimento. L’art 156, comma 6, c.c., nell’attribuire al giudice, in caso di inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, ed quindi, a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento.

Cassazione civile sez. I – 06/09/2021, n. 24051

L’ordine di pagamento diretto in sede di separazione: una disciplina speciale e autosufficiente. L’art. 156 comma 6 c.c. costituisce una disciplina speciale, orientata dall’esigenza di assicurare la realizzazione delle finalità proprie dell’assegno di mantenimento, governata da una propria autosufficienza che non le permette di essere influenzata dai principi generali, ivi compresi quelli di cui all’art. 545 c.p.c.; la formulazione volutamente elastica della norma attribuisce al giudice la possibilità di ordinare al terzo il pagamento dell’intera somma dovuta al debitore principale, ove tale importo realizzi pienamente l’assetto economico stabilito in sede di separazione.

Cassazione civile sez. I – 28/02/2020, n. 5604

Separazione personale dei coniugi: assegno di mantenimento. In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, comma 6, c.c., nell’attribuire al giudice, in caso d’inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.

Oggetto dell’ordine potrà altresì essere il reddito di cittadinanza percepito dall’ex coniuge.

Tribunale – Trani, 30/01/2020, Il reddito di cittadinanza riconosciuto all’obbligato può essere oggetto dell’ordine di corresponsione diretta a favore del figlio. Accertato l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento nei confronti della prole in regime di separazione personale dei coniugi, il c.d. reddito di cittadinanza riconosciuto all’obbligato può essere oggetto dell’ordine di corresponsione diretta a favore dell’avente diritto da parte dell’Inps ex art. 156, comma 6, c.c.

Ma non solo, il genitore che non adempie agli obblighi di mantenimento dei figli sarà anche responsabile penalmente.

L’ex coniuge infatti può essere passibile di una denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare. E la relativa sanzione sarà applicabile sia quando il mancato pagamento riguarda i figli minori, sia quando riguarda i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

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