La Corte di Giustizia dell’Unione Europea riconosce rimborso e compensazione
al passeggero in caso di volo anticipato.

Con Sentenze del 21 Dicembre 2021 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciandosi in sei cause ha ampliato la tutela dei passeggeri aerei equiparando l’anticipazione dell’orario di partenza del volo alla cancellazione, con conseguente possibilità di richiedere la compensazione pecuniaria fino a 600 € per il disagio patito.

Tale decisione fonda le sue basi nel Regolamento CE 261/2004 che istituisce i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato.

La funzione di tale fonte normativa è quella di garantire un livello elevato di tutela ai passeggeri dei voli in partenza da un aeroporto in un paese membro dell’Unione Europea o con destinazione un paese membro dell’Unione Europea quando il volo è operato da una compagnia aerea comunitaria.

Il regolamento definisce nel dettaglio i diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo ed in caso di volo in ritardo, ma non definisce le tutele al passeggero nel caso in cui la compagnia aerea, senza cambiare il numero del volo, e quindi senza cancellare formalmente il volo, ne anticipi l’orario di partenza.

Tale situazione è stata ora chiarita della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con le Sentenze del 21 Dicembre 2021 nelle cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20, Azurair e a., nella causa C-263/20 Airhelp nonché nella causa C-395/20 Corendon Airlines.

I giudici dell’Unione Europea, con un’interpretazione estensiva vincolante per gli stati membri hanno statuito che si considera come cancellato il volo che è stato anticipato di oltre 60 minuti.

Infatti anche l’anticipazione di un volo può comportare notevoli disagi e difficoltà ai passeggeri, si pensi ad esempio alla difficoltà di organizzare l’itinerario, di conciliare impegni o coincidenze, e alla possibilità di non essere in grado di imbarcarsi sull’aereo a causa del nuovo orario di partenza.

Tuttavia, l’anticipazione del volo per essere equiparata alla cancellazione deve essere non trascurabile, deve cioè essere significativa ed idonea a cagionare disagi al passeggero, ragion per cui i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che possa essere equiparata a cancellazione soltanto l’anticipazione di più di un’ora del volo.

Ne consegue che anche in caso di anticipazione del volo troverà applicazione l’art. 5 del predetto Regolamento, che individua i diritti del passeggero per volo cancellato e in particolare il rimborso integrale del biglietto, il riavviamento verso la destinazione finale e la compensazione da €250 a €600 nel caso in cui il passeggero sia stato informato della variazione a meno di due settimane prima della partenza e non gli sia stato offerto idoneo volo alternativo.

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