incidente pirata della strada

Incidente causato da ignoti: come ottenere il risarcimento?

Una delle principali cause di responsabilità civile e conseguente risarcimento dei danni in Italia è dovuta agli incidenti stradali.

Le statistiche, infatti, rilevano che ogni giorno in Italia si verificano oltre 450 incidenti stradali.

 

Sebbene il fenomeno sia piuttosto comune, ma comunque estremamente pericoloso, in taluni casi la situazione è complicata dal fatto che il sinistro può essere stato causato da ignoti.

 

Sebbene sia previsto il reato di omissione di soccorso, possono verificarsi delle spiacevoli situazioni in cui il responsabile del sinistro stradale è rimasto ignoto, perché ad esempio si è dato alla fuga subito dopo l’incidente e non si dispone di targa o nominativo per risalire a lui.

 

In questi casi l’ordinamento ha previsto l’istituzione di un apposito Fondo, volto ad evitare che le persone vittime di incidenti stradali causati da pirati della strada, restino prive di adeguata tutela.

 

Tale fondo è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

 

Tuttavia, è bene premettere che il Fondo a tutela delle vittime della strada si occupa di risarcire soltanto casi ben precisi e disciplinati nel Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005) e non qualsivoglia sinistro i cui responsabili sono rimasti ignoti. 

 

Quindi, in quali casi risarcisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?

  •       In caso di danni causati da veicolo (o natante) non identificato in caso di danni alla persona.
  •       In caso di danni (di qualsiasi tipo, sia alle cose che alle persone) causati da veicolo (o natante) identificato ma sprovvisto di assicurazione.
  •        I danni causati da veicolo (o natante) rubato.

 

Per quanto riguarda i danni derivanti da sinistro causato da pirata della strada o comunque da veicolo e responsabile rimasto ignoto il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, quindi, garantisce il risarcimento soltanto dei danni alla persona (quindi danni fisici e/o danni morali), coprendo quindi sia le spese mediche, che i danni fisici o morali derivanti dall’invalidità causata dal sinistro ma non andrà a risarcire anche i danni alle cose.

 

Ne consegue quindi che, di base,  il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada NON risarcisce i danni alle cose quando il sinistro ha causato solo danni alle cose.

 

Ad esempio, il Fondo non risarcisce i danni causati da veicolo in sosta che è stato danneggiato da un veicolo ignoto o comunque tutti gli altri casi di incidenti stradali causati da ignoto che hanno cagionato solo danni alle cose.

 

Tuttavia, vi è un’eccezione. Infatti, a partire dal 2007 il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada garantisce anche il risarcimento per i danni alle cose (ad esempio i danni al veicolo), ma soltanto nell’ipotesi in cui dal sinistro siano scaturiti anche gravi danni fisici alla persona che hanno comportato un invalidità superiore al 9%. 

Nelle ipotesi di operatività per ottenere il risarcimento ci si dovrà quindi rivolgere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il quale per ogni regione istituisce un Impresa Assicuratrice che si occupa dell’istruttoria, e della liquidazione e del risarcimento dei danni.

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