L'INGIUNZIONE FISCALE

Che cos’è l’ingiunzione fiscale?

L’ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale

Il pagamento dovrà essere effettuato entro un certo termine, altrimenti l’ente potrà iniziare una procedura esecutiva.

Tra queste rientrano il pignoramento presso terzi, il pignoramento mobiliare o immobiliare ma anche il fermo tecnico amministrativo.

Si tratta comunque di un antico istituto in quanto regolato da un regio decreto del 1910 (n. 639) e consente allo Stato e agli Enti Pubblici di riscuotere le proprie entrate con una procedura celere.

Chi può emettere l’ingiunzione fiscale?

L’ingiunzione può essere emessa direttamente dagli organi dell’Ente Locale o da un delegato di questo.

Presso il Ministero delle Finanze è tenuto un albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’accertamento e la riscossione dei tributi.

Anche una società con capitale integralmente pubblico può effettuare tale attività.

Tuttavia nessun onere aggiuntivo può gravare sul contribuente qualora l’Ente Locale decida di delegare tali attività.

In altri termini, i contribuenti non devono in alcun modo provvedere ai costi di pagamento dei soggetti delegati dall’Ente.

Prima di inviare l’ingiunzione di pagamento è necessario che venga inviato un avviso di accertamento (in caso di tributi) oppure un verbale (in caso di sanzione amministrativa).

Quando questi atti antecedenti diventano definitivi sarà possibile per l’Ente procedere con l’ingiunzione.

Come funziona l’ingiunzione fiscale?

Nell’ingiunzione fiscale va indicata la somma richiesta, il termine per il pagamento e le conseguenze in caso di mancato adempimento, i termini per la proposizione del ricorso e l’autorità giudiziaria ove esperirlo.

Ovviamente va indicato anche il titolo sul quale si fonda l’ingiunzione.

L’ingiunzione deve essere motivata e va notificata al destinatario.

La notifica può avvenire a mezzo servizio postale.

Se la notifica è invalida lo saranno anche tutti gli atti compiuti successivamente.

Una volta decorso il termine per il pagamento senza che sia stato presentato il ricorso, il creditore potrà procedere col recupero forzoso di quanto dovuto.

Prima di proseguire vediamo come è possibile presentare opposizione.

Opposizione all’ingiunzione fiscale.

Nel termine di 30 giorni (per le sanzioni amministrative) oppure di 60 (per debiti di natura tributaria) sarà possibile proporre opposizione presso l’autorità giudiziaria indicata nell’ingiunzione.

Competente in questo caso sarà la Commissione Tributaria Provinciale, negli altri casi il Giudice competente per materia o per valore.

Nel primo caso inoltre l’opposizione andrà effettuata con ricorso mentre nel secondo caso con citazione. Entrambi gli atti vanno comunque notificati all’Ente creditore.

Con l’opposizione potranno farsi valere solamente i vizi propri dell’atto, essendo l’avviso di accertamento da ritenersi ormai definitivo.

Tali vizi potranno farsi valere unicamente nel caso in cui l’ingiunzione fiscale sia il primo atto regolarmente notificato.

Questa era una brevissima introduzione all’antico mezzo dell’ingiunzione fiscale.

Di seguito un esempio reale di ingiunzione fiscale.

Per saperne di più o per informazioni sulla proposizione dell’opposizione potete contattarci senza impegno per e-mail all’indirizzo info@cflegal.it o telefonicamente al numero 331.1103740 oppure compilando il modulo sottostante.

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