LA DIVISIONE EREDITARIA

LA DIVISIONE EREDITARIA

Il possesso di un bene in comproprietà, ad esempio in comunione ereditaria, non sempre può essere la situazione più opportuna per l’interesse degli eredi. Per ovviare a tali problematiche l’ordinamento giuridico offre lo strumento della divisione ereditaria.

Questo istituto permette di attribuire a ciascuno dei partecipanti alla divisione una porzione determinata di beni, corrispondente al valore della quota aritmetica già spettante a ciascuno.

Ciascun partecipante ha diritto ad una frazione in natura dei beni mobili ed immobili dell’asse ereditario, salvo fattispecie descritte agli art. 719 e ss. c.c.

Qualora gli immobili non siano comodamente divisibili o il frazionamento sia pregiudizievole, l’art. 720 c.p.c. privilegia l’attribuzione del bene ad uno o più condividenti con addebito dell’eccedenza.

Se nessuno dei coeredi è d’accordo con tale modalità di attribuzione, l’autorità giudiziaria procederà alla vendita all’incanto del bene.

Come funziona la divisione ereditaria?

Fasi preliminari

In via preliminare è necessario procedere con le fasi della collazione e della imputazione dei debiti.

I coeredi tenuti alla collazione devono conferire i beni donati ed imputare alla propria quota quanto dovuto. I beni da imputare vanno valutati secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione sia in caso di divisione giudiziale che consensuale.

La valutazione dei beni e la divisione in porzioni

I beni andranno dunque stimati e i condividenti dovranno procedere alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi di condividenti in porzione alle quote.

Il valore da accertare sarà comunque valutato con riguardo al tempo in cui vengono compiute le operazioni di divisione e la stima terrà conto dei tutti i fattori concorrenti per la valutazione del valore di mercato dei cespiti.

Le porzioni dovranno costituirsi comprendendo le stesse quantità di mobili, immobili e crediti in eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

Nel caso in cui questo non sia possibile, l’ineguaglianza potrà essere compensata con un equivalente in denaro.

A garanzia dell’adempimento è prevista l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili compresi nella divisione ed in mancanza di garanzia questa può essere imposta dal giudice.

L’attribuzione delle porzioni

L’ultima operazione per il perfezionamento della divisione consiste nella estrazione a sorte delle porzioni o nell’attribuzione delle stesse, ai sensi dell’art. 729 c.c. con riferimento alle porzioni uguali o rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali.

La natura dichiarativa della divisione prevede la retroattività degli effetti, in quanto ogni coerede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione e deve essere considerato come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

L’unica deroga riguarda la disciplina dei frutti e degli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari, infatti questi vengono a formare una massa indivisa su cui ciascun partecipante ha un eguale diritto a quelli di cui è titolare nei confronti dei beni della divisione.

Natura ed effetti della divisione

La divisione giudiziale non per forza ha carattere contenzioso, dal momento che potrebbe chiudersi senza la pronuncia di una sentenza ma con l’approvazione da parte dei condividenti di un progetto divisionale.

La divisione ha il tipico carattere dichiarativo dei negozi di accertamento.

Un effetto della divisione è quello che ogni coerede è reputato diretto successore in tutti i beni a lui assegnati.

La divisione ha carattere universale dal momento che interessa solitamente tutti i beni compresi nella comunione anche se con l’accordo di tutti i partecipanti è possibile una divisione parziale.

Ciascun coerede è soggetto legittimato attivo a richiedere la divisione che dovrà essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti (diritto potestativo).

Si tratta di un diritto imprescrittibile, come confermato dall’art. 713 c.c.

Le modalità di attuazione del diritto alla divisione possono, in alternativa, articolarsi nelle seguenti:
– Divisione in natura ex art. 718 c.c.;
– Divisione in natura con conguagli in denaro ex art. 728 c.c.;
– Attribuzione del bene comune per intero ad uno o più condividenti con addebito dell’eccedenza ai richiedenti ex art. 720 c.c.;
– Vendita dei beni con successiva attribuzione del ricavato ex artt. 719-722 c.c.

Le spese relative al giudizio saranno poste a carico della massa per gli atti indispensabile a portare al compimento la conclusione della divisione.

In caso di preterizione di erede vi è la nullità della divisione ed il ripristino della comunione ereditaria, dalla quale potrà chiedersi lo scioglimento secondo le regole ordinarie.

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